L’atto di contestazione riportante sanzioni relative all’omessa compilazione del quadro RW di disponibilità finanziarie detenute nel 2006 in un paese all’epoca considerato black list (Repubblica di San Marino) è nullo perché, nel caso specifico, non opera il raddoppio dei termini previsto dal comma 2-ter dell’articolo 12, DL 78/2009. L’applicazione della norma a periodi precedenti al 2009, infatti, contrasterebbe con l’articolo 3, comma 1, D.Lgs 472/1997 (principio di legalità), secondo cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione». La decisione della CTP di Frosinone (sentenza 476/02/2016) rafforza un orientamento giurisprudenziale contrario alla posizione delle Entrate. L’Agenzia, infatti, ha sempre ritenuto la “stretta” operata dal D.L. 78/2009 come «di natura procedimentale» e, quindi, sostanzialmente retroattiva (circolare n. 27/E/2015).