Notizia

Operazioni a catena facilitate

Pubblicato il 07 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Le modifiche alla disciplina dei depositi Iva favoriranno le transazioni interne «a catena», soprattutto se sfociano in una vendita all'estero. Di contro, si ridurranno i vantaggi per le imprese importatrici, che potranno essere indotte a cercare soluzioni alternative per evitare l'onere finanziario dell'Iva. Sono alcune conseguenze derivanti dalle modifiche che l'articolo 4, D.L. 193/2016 apporta alle disposizioni dell'articolo 50-bis, D.L. 331/1993. Vediamo le novità, tenendo presente che avranno effetto dal 1° aprile 2017. La prima modifica consiste nella generalizzazione del regime di sospensione dall'imposta (o di «non pagamento») a tutte le cessioni di beni effettuate mediante introduzione dei beni nei depositi Iva. In questa prospettiva, l'utilizzo del deposito Iva potrà rappresentare una valida alternativa ad altri meccanismi agevolativi, quali la non imponibilità delle cessioni interne in triangolazione verso l'estero, subordinata alla condizione dell'invio diretto dei beni all'estero da parte del primo cedente, non sempre facilmente realizzabile o dimostrabile, ovvero la non imponibilità delle cessioni verso esportatori abituali, condizionata alla disponibilità del plafond. Per le stesse ragioni, infine, sarà più semplice anche l'effettuazione senza il pagamento dell'imposta delle prestazioni di servizi su beni custoditi in un deposito Iva (comma 4, lettera h).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 aprile 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).