Le modifiche alla disciplina dei depositi Iva favoriranno le transazioni interne «a catena», soprattutto se sfociano in una vendita all'estero. Di contro, si ridurranno i vantaggi per le imprese importatrici, che potranno essere indotte a cercare soluzioni alternative per evitare l'onere finanziario dell'Iva. Sono alcune conseguenze derivanti dalle modifiche che l'articolo 4, D.L. 193/2016 apporta alle disposizioni dell'articolo 50-bis, D.L. 331/1993. Vediamo le novità, tenendo presente che avranno effetto dal 1° aprile 2017. La prima modifica consiste nella generalizzazione del regime di sospensione dall'imposta (o di «non pagamento») a tutte le cessioni di beni effettuate mediante introduzione dei beni nei depositi Iva. In questa prospettiva, l'utilizzo del deposito Iva potrà rappresentare una valida alternativa ad altri meccanismi agevolativi, quali la non imponibilità delle cessioni interne in triangolazione verso l'estero, subordinata alla condizione dell'invio diretto dei beni all'estero da parte del primo cedente, non sempre facilmente realizzabile o dimostrabile, ovvero la non imponibilità delle cessioni verso esportatori abituali, condizionata alla disponibilità del plafond. Per le stesse ragioni, infine, sarà più semplice anche l'effettuazione senza il pagamento dell'imposta delle prestazioni di servizi su beni custoditi in un deposito Iva (comma 4, lettera h).