L’agevolazione fiscale per la trasformazione delle società commerciali in società semplici (articolo 1, comma 115, legge 208/2015) ha rinvigorito il dibattito sull’attività esercitabile dalla società semplice e, in particolare, se essa possa avere come oggetto l’attività di gestione di beni mobili e immobili. Il Notariato del Triveneto con due nuove massime (G.A.10 e O.A.11), ha affermato che l’«attività di gestione di beni» (mobili o immobili): se intesa come «attività non commerciale» può essere oggetto sia di una società «commerciale» sia di una società semplice; è non commerciale se svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso della società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza erogare servizi accessori); è da intendere come una comunione di godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione economico tipico del contratto di società, vincolo che, se costituito, esclude la disciplina sulla comunione (e, in particolare la facoltà per i comproprietari di usare personal-mente i beni e di disporne liberamente pro-quota).