L’omissione della dichiarazione annuale non può impedire il riporto in avanti delle perdite d’impresa ef-fettivamente prodotte, analogamente a quanto ha stabilito la Cassazione SS.UU. con la sentenza n. 17757/2016 per il credito Iva. È infatti sempre possibile far valere, in sede di accertamento o di giudizio, le omissioni e gli errori commessi - come hanno precisato, sempre le SS.UU., nella sentenza n. 13378/2016 - e l’Agenzia delle entrate non può pretendere somme non effettivamente spettanti. Queste affermazioni si possono estendere a tutti i tributi, dato che discendono direttamente dai principi costitu-zionali e da quelli dello Statuto del contribuente. Per quanto concerne, in particolare, la possibilità di ri-portare in avanti le perdite d’impresa effettivamente prodotte ma che non sono state indicate nella di-chiarazione dei redditi a causa della sua omissione (o presentazione oltre i 90 giorni), nell’articolo 84, Tuir non è fatto alcun riferimento alla evidenziazione delle stesse in dichiarazione. Di contro, nell'artico-lo 9, comma 2, D.M. 9 giugno 2004 è stabilito che, in caso di opzione per il regime di consolidato fiscale, possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta succes-sivi le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla consolidante.