Cadono le distinzioni sui termini per il versamento annuale dell'Iva. Tutti i contribuenti potranno saldare il debito risultante dalla dichiarazione annuale, anziché entro il 16 marzo, nel termine «lungo», collegato alle scadenze per il pagamento delle imposte sui redditi dovute in base al modello Unico, con la mag-giorazione dello 0,40% per ciascun mese successivo alla predetta data. La fine del connubio dichiarativo con le imposte dirette, con il ritorno alla dichiarazione Iva autonoma per tutti i soggetti passivi, porta quindi in dote non la cancellazione, ma la generalizzazione della possibilità di differire il pagamento del saldo (e la cessazione di una discriminazione poco razionale e problematica). La novità è contenuta in uno degli emendamenti al D.L. 193/2016 approvati in commissione alla camera dei deputati.