Via libera alla compensazione immediata dei crediti derivanti dalle rettificative a favore in presenza di correzioni contabili di competenza. Sembra questo l’effetto di un emendamento approvato all’articolo 5, D.L. 193/2016, che integra il comma 8-bis, articolo 2, D.P.R. 322/1998. Prima del varo del D.L. 193/2016 l’Agenzia aveva già sdoganato la possibilità di utilizzare in compensazione il credito emerso a seguito di dichiarazioni rettificative a favore relative a periodi d’imposta antecedenti a quello individuato per l’intervento nel “termine breve” (quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello oggetto di integrazione). Con l’emendamento approvato viene ora previsto che in presenza di errori contabili di competenza, resta sempre ferma l’utilizzabilità immediata in com-pensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 del credito che scaturisce dalla rettificativa. L’inciso, colloca-to all’inizio del secondo periodo del nuovo comma 8-bis, articolo 2, sembra infatti voglia fissare una re-gola generale a prescindere dal momento in cui si interviene rispetto alla dichiarazione da emendare (termine breve o termine lungo). In pratica, quindi, in questi casi non opererebbe mai la postergazione dell’utilizzo del credito e ci sarebbe la copertura normativa alla soluzione riconosciuta dalla prassi con la circolare 31/E/2013.