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In nota integrativa anche le passività potenziali

Pubblicato il 17 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE, che si applica a partire dai bilanci 2016 per i soggetti solari, ha modificato radicalmente la gestione dei conti d’ordine. Infatti, mentre in passato gli stessi trovavano allocazione in calce allo stato patrimoniale in base all’articolo 2424, comma 3, cod. civ., con l’abrogazione di questa norma le informazioni vanno indicate in nota integrativa, in base all’articolo 2427, comma 1 n. 9, cod. civ.. Quanto ai cambiamenti, la vecchia norma prevedeva l’obbligo di iscrizione dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale e faceva espresso riferimento solo alle ga-ranzie prestate, con specifica indicazione di quelle relative a rapporti infragruppo; residualmente si rife-riva agli altri conti d’ordine, lasciando al vecchio Oic 22 il compito di declinare le differenti fattispecie. La nuova norma, invece, prevede che la nota integrativa debba indicare: l’importo complessivo degli im-pegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natu-ra delle garanzie reali prestate; e gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sot-toposte al controllo di quest’ultime.

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