Sono molti i casi in cui la prassi dell’Agenzia delle entrate è variata pro contribuente (ad esempio, ade-guandosi agli orientamenti giurisprudenziali), per i quali, dal 24 ottobre 2016 in base al D.L. 193/2016, è possibile inviare, anche per gli anni dal 2011 al 2014, una dichiarazione dei redditi (Unico, non 730), Irap, Iva o 770 a favore, recuperando le maggiori imposte versate (e oggi non più dovute) ovvero aumentando il saldo a credito. L’integrativa a favore è possibile, senza il pagamento di sanzioni (circolare n. 6/E/2002, § 3.2), sia per correggere errori, omissioni o violazioni meramente formali, cioè che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia per correggere errori, omissioni o violazioni sostanziali.