Il pacchetto semplificazioni prevede una chiusura delle partite Iva inattive da almeno tre anni che sarà d’ufficio e senza irrogazione di alcuna sanzione. In ogni caso la chiusura sarà comunicata preventivamente al titolare della posizione Iva “dormiente” che potrà evitarla fornendo risposta all’Amministrazione finanziaria. Lo prevedono i commi 44 e 45, articolo 7-quater introdotto nel D.L. 193/2016. Le norme prevedono, rispettivamente, la modifica della procedura vigente per la chiusura delle partite Iva inattive, prevista dall’articolo 35, comma 15-quinquies, D.P.R. 633/1972, e l’eliminazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva, ad oggi disciplinate dall’articolo 5, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 471/1997.