Detrazione fiscale sull’acquisto di box auto da impresa costruttrice possibile anche in assenza di bonifico bancario o postale. A chiarirlo è la circolare n. 43/E/2016 di ieri nella quale l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni da seguire per conservare il diritto all’agevolazione, anche se il pagamento non è stato disposto mediante bonifico, o se quest’ultimo è stato effettuato in modo non corretto. L’Agenzia delle entrate chiarisce che, pure in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, l’agevolazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir può essere ugualmente mantenuta quando il pagamento attestato dall’atto notarile (che dovrà altresì certificare anche il vincolo pertinenziale) risulta accompagnato oltre che dalla apposita certificazione inerente il costo di realizzazione del box anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cedente che sostiene che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa. Allo stesso modo è possibile usufruire dell’agevolazione anche in caso di bonifico bancario/postale errato, ossia compilato in modo tale da non consentire all’istituto di credito di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Anche in questo caso basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nel reddito dell’impresa. La circolare n. 43/E/2016 in questione chiarisce inoltre che il beneficio fiscale può altresì essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati con bonifico bancario corretto, dal promissario acquirente prima ancora dell’atto notarile, pur in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichi il vincolo pertinenziale.