Rottamato anche l'aggio di Equitalia. Aderendo alla nuova definizione dei ruoli prevista dall'articolo 6, D.L. 193/2016, i contribuenti otterranno infatti anche una riduzione su base proporzionale delle somme esposte in cartella a titolo di aggio o compenso per il servizio di riscossione che dir si voglia. Tutto ciò per la semplice ragione che l'aggio di riscossione è determinato in misura percentuale sulle somme iscritte a ruolo e sui relativi interessi di mora. Non concorrono invece alla determinazione della base imponibile di calcolo dell'aggio le spese e i diritti di notifica e per le eventuali procedure esecutive intraprese dal concessionario. È pertanto evidente che se per effetto della rottamazione si riducono tali importi anche l'aggio si ridurrà in proporzione.