L’effetto derivante dalla mancata comunicazione alla scadenza del triennio costituisce una problematica molto sentita dai gruppi di società trattandosi di un fenomeno frequente in quanto le opzioni sono bilaterali e pertanto possono avere termini diversi per le singole consolidate, soprattutto a seguito di operazioni straordinarie. Sulla base delle disposizioni in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, il rinnovo dell’opzione per il consolidato deve avvenire con le medesime modalità previste per il suo esercizio e, alla mancata comunicazione, conseguirebbe l’inefficacia del regime del consolidato. L’articolo 7-quater, D.L. fiscale (inserito in sede di conversione) prevede ora che al termine di ciascun triennio di validità dell’opzione per il consolidato, la stessa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. Il sistema pertanto dispone, al permanere dei requisiti previsti per la tassazione di gruppo, che vi sia un rinnovo automatico dell’opzione, salvo revoca.