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La voluntary punta sui beni in Italia

Pubblicato il 25 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La conversione in legge del D.L. 193/2016 conferisce stabilità alla disclosure bis ed evita i rischi connessi alla “decadenza” del decreto. Gli interessati possono quindi accedere da subito alla regolarizzazione con maggiore tranquillità e le recenti approvazioni degli accordi sullo scambio di informazioni rappresentano anzi un incentivo ulteriore ad aderire. Diventa poi quanto mai opportuno valutare se combinare la disclosure con un’integrativa RW entro il 29 dicembre, che ridurrebbe al minimo le sanzioni riferite a Unico 2016. Rispetto alla versione originaria, 3 sono le novità: la prima riguarda il quadro RW e gli aderenti alla prima disclosure; se questi soggetti non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale non possono essere sanzionati se vi provvedono entro 60 giorni dalla conversione del D.L. che ha introdotto la voluntary bis; di fatto è un’estensione della voluntary 1.0 agli anni 2014 e 2015; viene poi prevista una duplice eccezione all’impossibilità di accesso alla voluntary bis da parte degli aderenti alla prima finestra, riferita a: (a) la possibilità di accedere alla regolarizzazione internazionale se si era optato solo per la nazionale e soprattutto (b) la possibilità di accedere alla regolarizzazione nazionale se si era optato per l’internazionale; una ultima novità riguarda l'introduzione di una presunzione, salvo prova contraria, che contanti e valori al portatore derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse (e quindi da tassare) nell'anno 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti; in sostanza una presunzione di imponibilità integrale per i contanti negli anni oggetto di regolarizzazione. Le modifiche sono volte ad evitare discriminazioni rispetto ai primi aderenti e a cercare di favorire l’emersione dell’enorme massa di contante (miliardi di euro, contenuti in circa un milione di cassette di sicurezza, note al fisco, o “sotto i materassi”).

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