Il Tribunale di Venezia, nella sentenza 23.1.2025 n. 393, ha stabilito che, in caso di trasformazione di una sas in srl (con l'accomandatario della sas che diviene amministratore unico della srl), ove l'esperto stimatore abbia erroneamente attestato l'esistenza di un patrimonio netto positivo e l'amministratore della srl non abbia debitamente controllato tale stima, proseguendo illecitamente l'attività sociale nonostante l'intervento della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co. 1 n. 4 c.c., è possibile che il curatore del successivo fallimento della srl agisca nei confronti di entrambi i soggetti.
I danni da illecita prosecuzione dell'attività sociale, infatti, sono considerati concausati dall'inadempimento contrattuale dell'esperto e dall'omesso controllo da parte dell'amministratore (responsabili solidali).
Peraltro, nella concreta attribuzione delle responsabilità deve considerarsi che la violazione, da parte dell'amministratore, degli obblighi conservativi, ex art. 2486 c.c., sfugge al controllo diretto dell'esperto stimatore. Di conseguenza, il danno per tal via cagionato non può essere ricompreso tra gli effetti diretti ed immediati della sua condotta, di cui solo deve rispondere.
Ed allora, il danno di cui lo stimatore è chiamato a rispondere in solido con l'amministratore viene contenuto nei primi 12 mesi dell'aggravio del dissesto, fissando nei rapporti interni una quota di responsabilità del 50% ciascuno.