Notizia

Morte del coniuge in comunione legale - Comunione de residuo - Liberalità indirette

Pubblicato il 23 maggio 2025 Sole24Ore, Eutekne

In base alla regole della comunione de residuo (art. 177 co. 1 lett. c) del c.c.), il "saldo attivo" di un conto corrente bancario intestato soltanto ad uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni (titolarità individuale) e nel quale siano confluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, entra a far parte della comunione legale dei beni al momento dello scioglimento della comunione stessa, con conseguente sorgere, solo da tale momento, di una titolarità comune dei coniugi sul saldo stesso" (Cass. 19567/2008). 
Secondo il tribunale, tale regola troverebbe applicazione solo ove il decesso riguardi l'intestatario del conto, e non ove deceda l'altro coniuge in comunione legale.
La Corte d'Appello di Bari non condivide tale impostazione: posto che la comunione de residuo è l'effetto dello scioglimento della comunione legale, essa non deriva solo dalla morte di uno dei coniugi ma da tutte le cause di cui all'art. 191 c.c., sicché non si vedrebbe perché, in caso di morte, introdurre un trattamento differenziato per i due coniugi.
Quindi, anche alla morte del coniuge (in comunione) non intestatario del conto, si apre la comunione de residuo sul conto corrente monointestato all'altro coniuge e sorge un diritto di credito (proprio, non per successione) del coniuge pre-morto sul 50% del saldo del conto di cui non era intestatario, che si trasferisce ai suoi eredi.
In tal caso, le donazioni operate dal coniuge sopravvissuto, apparentemente unico intestatario del conto, aventi ad oggetto valori eccedenti il 50% del conto, sono nulle per violazione dell'art. 771 c.c. ovvero per difetto di causa, in quanto donazioni dispositive di un bene altrui.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. IRAP 2026 Soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...