Il DDL di bilancio, approvato dalla Camera, prevede un restyling della transazione fiscale prevista dall’articolo 182-ter, L.F.. Riformando l’istituto e aderendo alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, il DDL prevede, in primo luogo, la possibilità di inserire tra i debiti per tributi oggetto della transazione fiscale, e quindi eventualmente soggetti a pagamento parziale, anche i debiti verso l’erario per l’Iva (facoltà non prevista nell’attuale versione dell’articolo 182-ter, L.F.), per la quale viene perciò meno il principio dell’indisponibilità del credito tributario. Il testo del DDL di bilancio, introducendo la possibilità di inserire l’Iva tra i tributi oggetto di transazione fiscale, ha contestualmente previsto l’obbligo da parte del debitore di depositare, insieme con la proposta di concordato o nell’ambito delle trattative che precedono la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis, L.F., una relazione redatta da un professionista abilitato (revisore dei conti, commercialista eccetera) da cui risulti che la soddisfazione del credito erariale proposta dal debitore, nel caso in cui i crediti erariali abbiano natura privilegiata, non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio. In sintesi, quindi, pur essendo possibile prevedere il pagamento parziale del debito Iva, questo non può essere inferiore al valore di mercato dei beni su cui grava l’eventuale privilegio che assiste il tributo.