Il nuovo regime di cassa per il reddito delle imprese in contabilità semplificata ritrova le regole per la determinazione del costo e dei componenti in valuta estera. Le modifiche apportate alla Camera al DDL di bilancio ripristinano correttamente il richiamo, nell’articolo 66, Tuir, ai primi 2 commi dell’articolo 110. Il DDL di bilancio modifica, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, i criteri per la quantificazione del reddito delle imprese minori (ditte individuali, Snc, Sas) che adottano la contabilità semplificata. Il reddito delle mini imprese in semplificata si quantificherà, dal 2017, sottraendo dai ricavi “percepiti” i costi “sostenuti” (cioè pagati, stante l'eliminazione di ogni rinvio all’articolo 109, comma 1, Tuir). Scompare anche ogni riferimento alle rimanenze iniziali e finali (salva la deduzione nel primo anno delle esistenze che avevano concorso al reddito dell'ultimo esercizio in regime di competenza). Restano, rispettivamente, da aggiungere e togliere gli altri componenti (determinati con le regole loro proprie del Tuir) quali plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e proventi immobiliari.