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La nota va emessa alla fine infruttuosa dell’iter concorsuale

Pubblicato il 30 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Prima delle modifiche introdotte dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), l’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 attribuiva al creditore di un’impresa insolvente la facoltà di recuperare l’Iva relativa al corrispettivo non incassato (in tutto o in parte) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose, tramite emissione e registrazione di apposita nota di variazione in diminuzione. Per l’Amministrazione finanziaria (circolare n. 77/E/2000), con tale modifica il Legislatore avrebbe inteso precisare che presupposto dell’emissione della nota di variazione in diminuzione per assoggettamento del debitore a procedura concorsuale era che questa fosse «rimasta infruttuosa» e non che fosse stata solo avviata. La Legge di Stabilità 2016 ha radicalmente modificato questo assetto, sancendo (con il nuovo comma 4 del citato articolo 26) che il diritto di effettuare la variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento da parte del cessionario o committente spetta «a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale».

Ma l’articolo 71 del DDL di bilancio 2017 riformula questa norma abrogando il comma 4 e le altre disposizioni che lo richiamano. Così viene ripristinata la situazione preesistente alle modifiche recate dalla 208/2015, nel senso che il nuovo articolo 26 tornerebbe a non disporre alcunché circa gli adempimenti del debitore assoggettato a una procedura concorsuale. Quale sarà dunque, se la proposta di (nuova) modifica dell’articolo 26 sarà approvata, il presupposto per emettere la nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento (totale o parziale) del corrispettivo della cessione o della prestazione effettuata nei confronti di un’impresa assoggettata a una procedura concorsuale?

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