I trust produttivi di effetti rilevanti ai fini fiscali sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese. Lo prevede l'articolo 21 della bozza di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Lo stesso provvedimento pone a carico del trustee, ovvero del soggetto che gestisce i beni oggetto del trust, l'obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione dall'incarico, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Sarà un D.M. del Mef a dover dettare norme attuative del citato articolo 21. Sarà onere della trust company a doversi preoccupare, dopo avere richiesto e ottenuto dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale di ogni trust italiano che viene chiamata a gestire, provvedere all'iscrizione dello stesso al Registro Imprese.