Confermato il dietrofront sui tempi di recupero dell'Iva sui crediti concorsuali: l'emissione della nota di variazione in diminuzione, che consente al cedente o prestatore di portare in detrazione l'imposta versata all'erario sulle forniture non saldate dai clienti, rimane subordinata alla chiusura della procedura concorsuale. Il DDL di bilancio 2017 approvato dalla camera, ora all'esame del senato, prevede infatti di cancellare la modifica all'articolo 26, D.P.R. 633/72 introdotta dalla L. 208/2015, secondo cui, a partire dalle procedure avviate successivamente al 31 dicembre 2016, l'Iva sui crediti insoddisfatti è recuperabile già al momento dell'apertura della procedura. Se il testo licenziato dall'aula di Montecitorio non dovesse subire variazioni, occorrerà inoltre valutare i possibili effetti della soppressione della disposizione che esonera la procedura concorsuale dall'obbligo di versamento dell'Iva oggetto della variazione.