Stretta Ace sugli incrementi di valori mobiliari e titoli. Il DDL di bilancio 2017, introducendo il nuovo comma 6-bis, articolo 1, D.L. 201/2011, sterilizza la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazione fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 di-cembre 2010. Si tratta di una previsione che interessa la generalità delle imprese, anche non in “gruppo”, con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione in quanto l’investimento mobiliare rientra tra le attività “tipiche” esercitate dalle stesse. Lo spirito della norma è quello di evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell’apparato produttivo.