Iperammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibilità di agevolare anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%. È inoltre richiesto che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La decorrenza dell’iperammortamento – ovvero la possibilità di maggiorare del 150%, il costo fiscale ammortizzabile relativo a determinati beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale – viene individuata attraverso un rinvio alla disposizione che proroga la disciplina del superammortamento. In entrambi i casi, pertanto, valgono gli investimenti realizzati entro la data individuata dalla Legge di Bilancio (31 dicembre 2017, procrastinabile al 30 giugno 2018). Per motivi sistematici e di coerenza con le finalità dell’incentivo, si ritiene che il termine iniziale a decorrere dal quale effettuare gli investimenti per beneficiare dell’iperammortamento debba essere individuato con l’entrata in vigore della legge di bilancio. Rilevano quindi ai fini dell’incentivo gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge di bilancio, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. La relazione che accompagna il Ddl di Bilancio chiarisce che la dichiarazione del legale rappresentante o l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene «entra in funzione», ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui «si verifica il requisito dell’interconnessione». In quest’ultimo caso, precisa la relazione, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.