L’articolo 20, D.P.R. 131/1986 consente all’Amministrazione finanziaria di riqualificare gli atti, e richiedere al contribuente il versamento di un’imposta di registro maggiore, soltanto in base agli effetti giuridici complessivi degli atti stessi e non con riferimento ai loro effetti economici. Pertanto, la vendita delle quote societarie non è riqualificabile in cessione dell’azienda, poiché le due fattispecie non sono equiparabili in una dimensione giuridica, bensì solo sotto il profilo economico. È questo il principio affermato dalla CTR della Toscana con la sentenza 1950/17/16 dell’8 novembre scorso.