La Legge di Bilancio incrementa, amplia e semplifica il credito d’imposta sulla ricerca, introdotto dall’articolo 3, D.L. 145/2013. Il perimetro soggettivo viene ampliato e ricomprende tutti i soggetti produttori di reddito d’impresa, compresi gli enti non commerciali nello svolgimento della loro attività commerciale produttiva di redditi d’impresa e le imprese agricole; sono invece esclusi i percettori di redditi di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento di arti e/o professioni. La Legge di Bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, amplia inoltre l’ambito di applicazione del credito d’imposta al fine favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, dello Spazio economico europeo (See) o inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996. Dovrà essere chiarito il periodo per determinare la media di riferimento utilizzabile dalle imprese, ammesse dalla modifica delle Legge di Bilancio di cui al nuovo comma 1-bis, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi. Il credito d’imposta compete ora in una unica misura del 50% per tutte le tipologie di spese ammesse: ammortamenti attrezzature, competenze tecniche, personale e contratti di ricerca, ma solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-bre 2016 (per le imprese con esercizio corrispondente all’anno solare sui costi sostenuti dal 2017).