L’omesso versamento dell’Iva in genere non consegue alla volontà del contribuente di evadere le imposte: si tratta, infatti, di uno dei pochi illeciti che l’Amministrazione finanziaria scopre automaticamente senza neanche bisogno di svolgere un controllo “fisico” nei confronti del contribuente che non versa. È però appena il caso di ricordare che in molte ipotesi il mancato adempimento discende dall’impossibilità materiale per l’imprenditore di far fronte al pagamento in quanto totalmente privo di risorse finanziare, ossia, come più spesso accade, per il fatto che il contribuente si trova in temporanea difficoltà con la necessità di privilegiare altri pagamenti (fornitori, dipendenti e altri). Si propone così puntualmente la questione se, in queste ipotesi, possa ritenersi comunque penalmente responsabile il contribuente che non abbia versato le imposte. La Corte di Cassazione ha assunto un’interpretazione molto rigorosa. Si ritiene, quindi, che per avallare una situazione di mancanza di dolo nella commissione della violazione penalmente rilevante, sia necessario che il soggetto tenuto al pagamento abbia fatto tutto il possibile per provvedere al versamento e che, ai fini dell’esclusione del dolo, la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile né altrimenti fronteggiabile con idonee misure.