Quando l'avviso di accertamento risulti sottoscritto da un funzionario delegato dal direttore dell'ufficio fiscale, costui deve necessariamente appartenere alla «carriera direttiva», ovvero alla terza area professionale, secondo l'attuale inquadramento delle posizioni lavorative nell'Agenzia delle entrate. In caso di generica contestazione da parte del contribuente in merito alla qualifica rivestita dal funzionario, spetta all'ufficio fornire la prova documentale dell'appartenenza alla carriera direttiva, considerando peraltro la particolare «vicinanza» di tale prova per l'Amministrazione finanziaria. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26295/2016, depositata nella giornata di ieri presso la cancelleria di piazza Cavour.