Anche in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione l'imposta evasa va calcolata al netto degli elementi negativi. Il contribuente non può essere condannato per il reato di omessa dichiarazione ex articolo 5, D.Lgs 74/2000 se per effetto dei costi non contabilizzati l'evasione scende sotto la soglia penalmente rilevante. Nel determinare l'importo dell'Iva evasa, l'ufficio non può fare riferimento unicamente alle operazione attive ignorando l'imposta assolta sulle fatture d'acquisto. Lo stesso dicasi per la ricostruzione del reddito d'impresa e delle conseguenti imposte sullo stesso dovute. È sulla base di queste motivazioni che la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 53907 depositata ieri, ha assolto un contribuente condannato nel giudizio di appello per il reato di omessa dichiarazione.