È corretto differire il preavviso al termine del periodo di fruizione delle ferie sulla base del principio della non sovrapponibilità del periodo di preavviso con quello delle ferie. Lo precisa la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 985, depositata il 17 gennaio 2017. La Suprema Corte era stata chiamata a decidere sul ricorso di un lavoratore avverso la decisione della Corte di Appello che, invece, riteneva legittima la condotta del datore di lavoro.
In particolare la Suprema Corte ha cassato la sentenza ribadendo l’illegittimità del comportamento del datore di lavoro che aveva imposto “ferie forzate” al lavoratore durante lo svolgimento del periodo di preavviso. È stato così ritenuto violato il divieto di computabilità previsto dal codice e conseguentemente giusta causa di recesso per il dirigente.
Richiamando quindi alcuni precedenti (Cass. 4.11.2010, n. 22443; cass. 21.05.2007 n. 11740), è stato nuovamente riaffermato il principio secondo cui il diritto di recesso opera con efficacia immediata. Inoltre è stato precisato che trova immediata ed automatica applicazione lo spostamento del termine finale del preavviso perchè sussiste il diritto del lavoratore di godere delle ferie e la maturazione del diritto al numero, proporzionalmente correlato, di giorni di ferie.
La sentenza richiama l’attenzione su un fatto assai frequente: i lavoratori “uscenti” sono invitati a sostituire il periodo di preavviso con le ferie maturate e spettanti, nella convinzione non solo della legittimità di tale richiesta, ma soprattutto perché così facendo vi è un concreto risparmio in termini di costo per il datore di lavoro. Nella pronuncia, tra l’altro, è precisato che il lavoratore non solo ha diritto di recedere anticipatamente dal contratto ove gli venga impedito di svolgere la propria opera durante il preavviso per fargli usufruire delle ferie, ma che tale recesso ha efficacia immediata.