Il regime di cassa introdotto, a partire dal 2017, per determinare il reddito delle imprese minori e ai fini
dell’Irap (commi da 17 a 23, L. 232/2016) presenta alcune criticità, connesse alla convivenza con il criterio di competenza e all’impossibilità di riportare in avanti le perdite, che richiedono l’adozione di tempestivi chiarimenti, anche in via normativa. La norma non chiarisce se il criterio della competenza sia stato soppresso - come lascerebbe intendere l’eliminazione, nel comma 3, articolo 66, del riferimento ai primi due commi dell’articolo 109, Tuir – ovvero resti applicabile ai componenti di reddito diversi da quelli contemplati nel primo periodo del comma 1 dello stesso articolo. Il criterio di cassa sembrerebbe riguardare soltanto i componenti positivi e negativi relativi all’attività “caratteristica” dell’impresa, quali quelli in precedenza interessati dal meccanismo delle variazioni delle rimanenze, ora abolito (nonché i dividendi, gli oneri fiscali e contributivi e gli interessi di mora per i quali si applicava anche in precedenza).
La disciplina appare, però, incerta e confusa e sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale. Le perdite delle imprese minori restano compensabili soltanto con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno. La mancata previsione del riporto delle perdite nei periodi successivi provoca una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti “forfettari” (ai quali tale possibilità è concessa) e appare eccessivamente penalizzante. I periodi chiusi in perdita sono, infatti, destinati ad aumentare, ad esempio nei casi di pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell’anno successivo. Inoltre, nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente e se il loro importo è elevato appare assai probabile il conseguimento di una perdita. Si ritiene, quindi, opportuno un intervento normativo che estenda a queste imprese la disciplina delle perdite prevista per i soggetti in contabilità ordinaria.