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I debiti non a ruolo diventano transabili anche per legge

Pubblicato il 11 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Oltre ad ammettere la falcidiabilità di Iva e ritenute non versate, la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) apporta altre modifiche alla disciplina della transazione fiscale (articolo 182-ter, L.F.): interviene su aspetti quali il perimetro delle posizioni transabili e la razionalizzazione delle modalità di voto e adesione, lasciando peraltro alcuni aspetti irrisolti. Il nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter, dal 1° gennaio non prevede più la limitazione, mai stata chiarissima, alla quota chirografaria dei debiti anche non iscritti a ruolo. La riscrittura del comma 1 avrebbe forse potuto chiarire definitivamente anche che il perimetro di accessibilità alla transazione fiscale accoglie tutti i crediti tributari e previdenziali dotati di legittima causa di prelazione, sia essa costituita da privilegio (articoli 2745 e ss., cod. civ.) o da ipoteca giudiziale acquisita sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo, decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 77, D.P.R. 602/1973). L’Agenzia lo aveva già chiarito e la nuova versione del secondo periodo del primo comma avrebbe forse potuto recepirlo. Modificata anche la procedura di espressione del voto o dell’assenso, ora riferita per il debito complessivo all’Agenzia. Nella nuova formulazione il voto sulla proposta concordataria o l’adesione a transazione ed accordo di ristrutturazione sono di competenza della sola Agenzia, lascando all’agente solo l’indicazione riferita agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 112/1999. Corretto anche quel che è sempre apparso un refuso, cioè il riferimento alla direzione generale, invece di quella regionale (quinto comma).

Nuova la previsione, per l’accordo di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182-bis, L.F., dell’obbligo per l’attestatore di verificare nella relazione dovuta ai sensi del primo comma che il trattamento offerto sia per lo Stato conveniente rispetto alle alternative concretamente praticabili. Sparisce infine nella nuova formulazione il vecchio quinto comma, e con lui la cessazione automatica della materia del contendere alla chiusura della procedura concordataria, perlomeno per i tributi transati.

 

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