Il regime di tassazione separata dell’Iri non è applicabile solo alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, ma anche ad alcune Srl. Il nuovo articolo 55-bis, Tuir, al comma 6, richiama solo le Srl a stretta base proprietaria, cioè quelle la cui compagine societaria è rappresentata da persone fisiche in numero non superiore a 10 soci (20 nel caso di società cooperativa). Inoltre, va distinto il caso della società neocostituita – per la quale sono esperibili diverse scelte – da quello della società già in essere per la quale sembra possibile applicare la flat tax eseguendo l’opzione, a prescindere dal fatto che sia mai stata applicata la trasparenza (articolo 115, Tuir). Un margine di convenienza dell’Iri sembra emergere per le Srl che sono già in regime di trasparenza con vincolo triennale e che, per vari motivi, vorrebbero abbandonare il principio di imputazione dei redditi ai soci. Per questi soggetti non si potrebbe tornare in regime ordinario Ires, a causa della valenza triennale dell’opzione. Occorre, invece, valutare se sia possibile passare all’Iri durante il triennio della trasparenza, oppure se al contrario il vin-colo triennale escluda l’applicazione della flat tax fino al decorso del triennio.