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Sulle plusvalenze fisco più caro

Pubblicato il 17 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi


La discesa dell’aliquota Ires al 24% porta l’incremento della quota imponibile per dividendi e partecipa-zioni qualificate percepiti da soggetti non in regime d’impresa e dei dividendi e della “quota non pex” per le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni –qualificate e non – detenute da imprese Irpef ed enti non commerciali. Un aspetto da valutare anche ai fini della facoltà, riaperta dalla Legge di Bilancio, di affrancamento dei valori con pagamento di sostitutiva all’8% per i soggetti non operanti in regime d’impresa. Per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2016, i soggetti Ires vedono il proprio tax rate nominale ai fini dell’imposizione sul reddito scendere dal 27,5% al 24%, per effetto dell’articolo 1, comma 61, L. 208/2015 (Stabilità 2016). A norma del comma 64 è previsto che con D.M. siano rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, (comma 1), 58 (comma 2), 59 e 68 (comma 3), Tuir nonché la percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), D.Lgs. 344/2003. Tuttavia, il Legislatore ha stabilito che la variazione di aliquota per le plusvalenze (pex o meno) non si applichi «ai soggetti di cui all’articolo 5» del Tuir, presumibilmente intendendo far riferimento a società di persone e assimilati. Siamo, pertanto, in attesa del decreto ministeriale.

Prossime scadenze

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Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
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Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).