I differenziali negativi derivanti da contratti di pronti contro termine “attivi” (posti in essere per realizzare operazioni di investimento di liquidità) non sono soggetti al regime fiscale degli interessi passivi, in quanto la loro funzione economica è quella di ricondurre il rendimento attivo di un impiego di capitali a quanto previsto dagli accordi contrattuali e non di remunerare la raccolta di capitale. È quanto emerge dalla sentenza della CTP di Torino, n. 1997, depositata il 19 dicembre 2016, che ha accolto il ricorso di una banca, annullando l’avviso di accertamento con cui le Entrate avevano contestato la non corretta determinazione degli interessi passivi indeducibili.