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Iva, immobili a definizione ampia

Pubblicato il 27 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Dal 2017 sono in vigore le regole comunitarie che definiscono il concetto di immobile ai fini Iva e che ne individuano i servizi collegati. L’articolo 13-ter del Regolamento (UE) 282/2011, introdotto dal Regolamento 1042/2013 con effetto dal 2017, definisce il concetto di bene immobile ai fini Iva, indicando chiaramente che tale definizione deve essere utilizzata ai fini della corretta applicazione dell’imposta, in genere, visto l’esplicito riferimento alla Direttiva 2006/112/CE senza limitazione alcuna. Quanto previsto dall’articolo 13-ter non dovrebbe quindi essere considerato solo per individuare il luogo in cui rileva l’operazione (“territorialità”) ma anche per una corretta attuazione di qualsiasi altra disposizione Iva che si riferisca a beni immobili. Va osservato che l’articolo 13-ter, Regolamento 282/2011 individua come immobili, tra gli altri, «qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o a esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile». Questo significa che i concetti richiamati nella norma domestica sono ora presenti nella disposizione regolamentare che, in quanto tale, non necessita di recepimento da parte dei singoli Stati. Considerato che, come si legge nelle note esplicative della Commissione UE del 26 ottobre 2015, mentre per fabbricato s’intende una struttura (eretta dall’uomo) con un tetto e dei muri, come una casa o una fabbrica, il termine edificio ha un significato più ampio e comprende altre strutture tra le quali, ad esempio, opere di ingegneria civile, come ponti, dighe, centrali elettriche, eccetera. L’Agenzia dovrebbe intervenire quanto prima al fine di (ri)parametrare le posizioni assunte nelle circolari n. 14/E e n. 37/E del 2015 e, soprattutto, di chiarire, come vorrebbe la logica, se il riferimento della norma interna al concetto di edificio debba essere inteso come relativo a edifici e fabbricati, nell’attuale accezione europea. In assenza di chiarimenti non dovrebbero essere sanzionati né i contribuenti che continuano a seguire le vecchie indicazioni, né coloro che si adeguano alle nuove definizioni. Diversamente, gli uffici avrebbero “carta bianca” per contestare qualsiasi comportamento. E questo non è evidentemente ammissibile.

 

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