Bonus ricerca e contributi europei sempre cumulabili. Tuttavia, dovrà essere l’impresa beneficiaria a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivamente per i costi «diretti», in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 3, D.L. 145/2013. La precisazione - per nulla scontata finora - è stata formulata nella risoluzione n. 12/E/2017 di ieri, in cui l’Agenzia delle entrate ha analizzato le specifiche ipotesi di cumulo del bonus ricerca.