Con una nota del 23 gennaio 2017, emessa congiuntamente dal Ministero del lavoro e dall’Anpal, vengono forniti alcuni chiarimenti operativi riguardo la disciplina del collocamento obbligatorio, così come innovata dal Job Act, e la trasmissione del relativo prospetto informativo, scaduti il 31 gennaio u.s.
In particolare, viene specificato che i datori di lavoro privati, appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo.
La nuova normativa infatti assume come riferimento la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente, dunque il prospetto non va presentato se i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendentisi evidenzia che gli stessi sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non più entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dall’1 gennaio 2017, data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Per quanto riguarda invece i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.