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Autoliquidazione Inail, calcoli online

Pubblicato il 30 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Si avvicina la scadenza dell’autoliquidazione Inail 2016/2017: la data è sempre quella del 16 febbraio 2017 per il versamento del premio di autoliquidazione in un’unica soluzione o della prima rata, ma il termine per la presentazione delle dichiarazioni sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2016 (comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate e della domanda di riduzione

del premio artigiani) è il 28 febbraio di quest’anno, attraverso i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” oppure “AL.P.I. online”.


Le novità dell’autoliquidazione 2016/2017 riguardano i nuovi servizi online e il pagamento tramite F24 dei relativi premi assicurativi per i datori di lavoro del settore marittimo. Dunque, le aziende del settore titolari di posizioni assicurative navigazione (Pan) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il nuovo servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.


Mentre per l’invio delle retribuzioni c’è tempo fino a fine mese, il pagamento, come detto, va effettuato entro il 16 febbraio. Entro questa data, il datore di lavoro deve: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2017) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2016); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione 2016/2017 utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP nel caso si tratti di ente pubblico.


Sempre in tema di pagamento, la L. 229/2016  (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e la  circolare Inail n. 5/2017 hanno sospeso i versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi con sede dei lavori nei Comuni terremotati individuati dalla norma.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 ottobre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 ottobre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 ottobre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). 

Scadenza del 16 ottobre 2024
irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...