Fra vecchio e nuovo spesometro un confronto impietoso. Mentre la prima versione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute prevista dall'articolo 21, D.L. 78/2010 in vigore fino al 3 dicembre scorso conteneva tutta una serie di esoneri ed esclusioni finalizzate a «limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti», il nuovo spesometro in vigore dal 1° gennaio 2017 non ammette deroghe finendo per creare, in più di una circostanza, duplicazioni di dati all'interno dell'anagrafe tributaria. La nuova comunicazione telematica non consente nemmeno quell'invio dei dati in forma aggregata. Oggi i dati delle fatture emesse e ricevute dovranno essere, infatti, trasmessi al fisco unicamente in modalità «analitica», dovendo quindi procedere all'invio singolo per ogni documento senza poter raggruppare e consolidare i dati relativi allo stesso cliente o fornitore. Questo passaggio chiave fra le due normative che si sono succedute nel tempo è facilmente desumibile dal semplice incrocio della descrizione delle operazioni di trasmettere. Evidenti le duplicazioni di dati che affluiranno in anagrafe tributaria che l'ultima versione dello spesometro old style aveva in qualche modo provato a eliminare. Ma nel confronto fra le due comunicazioni telematiche succedutesi nel tempo non ci sono soltanto duplicazioni di dati ma anche incomprensibili vuoti nei dati oggetto degli invii. La nuova versione dell'articolo 21, D.L. 78/2010, uscita dopo le modifiche apportate dal famigerato decreto fiscale collegato alla manovra 2017, non prevede più la trasmissione telematica delle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (scontrini fiscali, ricevute, etc) che il vecchio spesometro richiedeva come obbligatori quando le operazioni sottostanti erano di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva compresa. Per evitare di incappare negli obblighi del nuovo spesometro trimestrale i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative varia-zioni secondo le modalità previste dall'articolo 3, D.Lgs 175/2014. Tale modalità di invio è però opzionale e non obbligatoria. I contribuenti che adotteranno tale alternativa dovranno però trasmettere in via telematica non alcuni dati contenuti nelle singole fatture emesse o ricevute bensì l'intero documento seppur in formato elettronico.