Raggio amplissimo all’azione del pm in materia di fallimenti. L’organo dell’accusa nel procedimento penale può esercitare la sua peculiare «iniziativa» - di chiedere appunto al Tribunale la dichiarazione di fallimento - utilizzando una notitia decoctionis da qualunque procedimento provenga. In sostanza, argomenta la Prima sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2228/2017, depositata ieri, il pubblico ministero non è vincolato, in questo ambito “fallimentare”, al perimetro dell’indagine di sua stretta competenza.