Notizia

Stop al raddoppio dei termini

Pubblicato il 31 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Niente raddoppio dei termini se la denuncia del reato fiscale non è stata presentata entro i tempi ordinari per l'accertamento. A prescindere dalla fittizietà delle fatture portate in deduzione dal contribuente, l'ufficio non può procedere alla rettifica tributaria. Per i periodi d'imposta fino al 2015, infatti, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni sul raddoppio «penale» (poi abrogato dalla Legge di Stabilità 2016), come modificate dal D.Lgs. 128/2015. L'ultima pronuncia in questo senso arriva dalla CTP Milano, che con la sentenza n. 395/15/17, depositata lo scorso 16 gennaio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).