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Stop al raddoppio dei termini

Pubblicato il 31 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Niente raddoppio dei termini se la denuncia del reato fiscale non è stata presentata entro i tempi ordinari per l'accertamento. A prescindere dalla fittizietà delle fatture portate in deduzione dal contribuente, l'ufficio non può procedere alla rettifica tributaria. Per i periodi d'imposta fino al 2015, infatti, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni sul raddoppio «penale» (poi abrogato dalla Legge di Stabilità 2016), come modificate dal D.Lgs. 128/2015. L'ultima pronuncia in questo senso arriva dalla CTP Milano, che con la sentenza n. 395/15/17, depositata lo scorso 16 gennaio.

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Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).