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Stop al raddoppio dei termini

Pubblicato il 31 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Niente raddoppio dei termini se la denuncia del reato fiscale non è stata presentata entro i tempi ordinari per l'accertamento. A prescindere dalla fittizietà delle fatture portate in deduzione dal contribuente, l'ufficio non può procedere alla rettifica tributaria. Per i periodi d'imposta fino al 2015, infatti, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni sul raddoppio «penale» (poi abrogato dalla Legge di Stabilità 2016), come modificate dal D.Lgs. 128/2015. L'ultima pronuncia in questo senso arriva dalla CTP Milano, che con la sentenza n. 395/15/17, depositata lo scorso 16 gennaio.

Prossime scadenze

Calendario
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Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...