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Stop al raddoppio dei termini

Pubblicato il 31 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Niente raddoppio dei termini se la denuncia del reato fiscale non è stata presentata entro i tempi ordinari per l'accertamento. A prescindere dalla fittizietà delle fatture portate in deduzione dal contribuente, l'ufficio non può procedere alla rettifica tributaria. Per i periodi d'imposta fino al 2015, infatti, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni sul raddoppio «penale» (poi abrogato dalla Legge di Stabilità 2016), come modificate dal D.Lgs. 128/2015. L'ultima pronuncia in questo senso arriva dalla CTP Milano, che con la sentenza n. 395/15/17, depositata lo scorso 16 gennaio.

Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di agosto.

Scadenza del 30 settembre 2026
Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da...