Niente raddoppio dei termini se la denuncia del reato fiscale non è stata presentata entro i tempi ordinari per l'accertamento. A prescindere dalla fittizietà delle fatture portate in deduzione dal contribuente, l'ufficio non può procedere alla rettifica tributaria. Per i periodi d'imposta fino al 2015, infatti, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni sul raddoppio «penale» (poi abrogato dalla Legge di Stabilità 2016), come modificate dal D.Lgs. 128/2015. L'ultima pronuncia in questo senso arriva dalla CTP Milano, che con la sentenza n. 395/15/17, depositata lo scorso 16 gennaio.