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INPS: definizione di "unità produttiva"

Pubblicato il 08 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Con circolare n. 9/2017, l’INPS ha modificato la sua precedente interpretazione del concetto di “unità produttiva”, che ha un ruolo centrale nell’applicazione del Testo Unico degli ammortizzatori sociali, ed è necessaria per definire:

  • il requisito di anzianità di effettivo lavoro (90 giorni) che deve essere posseduto dal lavoratore alla data della richiesta dell’ammortizzatore;
  • i limiti temporali di utilizzo degli ammortizzatori;
  • la misura del contributo addizionale.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha, quindi, affrontato la questione evidenziando che, in via generale, l’unità produttiva presenta due caratteristiche:


  • deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata dalla sua sostanziale indipendenza tecnica;
  • in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva o del ciclo di vendita dell’azienda.

Quindi, sottolinea la Fondazione, la citata circolare INPS n. 9/17, evidenzia che:

  • rispetto all’autonomia organizzativa, l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità;
  • rispetto al ciclo produttivo, il plesso organizzativo deve declinare, in tutto o in parte, l'attività di produzione o vendita di beni o servizi dell'impresa, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.

In definitiva, la circolare della Fondazione, evidenzia che la novità consiste nell’alternatività del requisito della “autonomia finanziaria” con il requisito della “autonomia tecnico funzionale”, per cui l’unità produttiva può essere legittimamente priva dell’autonomia finanziaria.


Sulla scorta di quanto sopra, la circolare n. 2 del 6 febbraio 2017 della Fondazione Studi dei CdL, deduce che:
  • le aziende con due distinti stabilimenti produttivi possono legittimamente considerare i singoli opifici come due unità produttive;
  • un’azienda della grande distribuzione, con diversi punti vendita, può considerare unità produttiva ciascun punto vendita;
  • una piccola azienda che annovera due distinti negozi in parti diverse della città, può correttamente considerare unità produttiva ciascun singolo negozio.

Per quanto concerne i cantieri edili e affini (compresa l’impiantistica industriale), invece, non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.


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