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Lavoratori all'estero: istruzioni INPS per il calcolo dei contributi

Pubblicato il 08 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Con circolare n.28 del 7 febbraio 2017, l’INPS comunica le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2017.


L’Istituto ricorda che, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.


L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.


In caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese, l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

La circolare spiega che, in caso di:
  • passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;

deve essere attribuita, con la stessa decorrenza, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.


Le aziende che per il mese di gennaio 2017 hanno operato senza tenere conto di tale imponibili, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il prossimo 16 maggio, operando in UNIEMENS come segue:
  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2017 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

  • aumentare le retribuzioni imponibili individuali di tali differenze, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
 

Prossime scadenze

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Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...