Criterio di cassa temperato dalla previsione che plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti e costi del personale, rilevino per competenza. Scelta fra regimi contabili alternativi per la gestione del nuovo regime di cassa. Il nuovo regime di cassa interessa le imprese ammesse al regime della contabilità semplificata in base all’articolo 18, D.P.R. 600/1973. Sebbene la norma non li richiami, si ritiene che siano interessati dalle nuove regole anche gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ma che tuttavia svolgono attività di impresa in forma non prevalente; anche questi soggetti sono coinvolti nel regime di cassa. Le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata sono quelle che esercitano attività commerciali e che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi di ammontare inferiore a 400.000 euro se svolgono prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro se hanno per oggetto altre attività. Il criterio di cassa, di fatto, riguarda solo le principali operazioni attive e passive dell’impresa (vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi) mentre per le altre poste resta ancora applicabile il criterio della competenza. Come chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, continuano a rilevarsi per competenza plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze (attive e passive), ammortamenti, costi del personale e oneri di utilità sociale. Il regime di cassa è particolarmente influenzato dalle modalità della tenuta della contabilità semplificata. Restano ancora alcuni dubbi. Il primo attiene alle spese sostenute nel 2016 e rinviate al 2017 per competenza: il comma 19 della legge di Bilancio, infatti, dispone che, nel passaggio dal regime per competenza a quello per cassa, i costi che hanno concorso a formare il reddito in un periodo non concorreranno a formare il reddito nei periodi successivi ma non disciplina il caso contrario. Si ritiene, tuttavia, che la deducibilità debba essere ammessa. Un secondo aspetto dubbio riguarda le rimanenze iniziali fra qualche anno in caso di passaggio dal regime di cassa alla contabilità ordinaria: se sono già state dedotte negli anni precedenti, dovrebbero non essere deducibili. Per quelle, invece, non pagate e quindi non dedotte nel regime di cassa, la deducibilità dovrebbe essere consentita; nella fattispecie tuttavia occorre un provvedimento di raccordo come avvenne in passato con il D.M. 352/1989.