Nella comunicazione dei dati delle fatture vanno indicate anche le operazioni con l’estero, qualora certificate mediante fattura. Vanno quindi comunicate anche le operazioni attive carenti del presupposto territoriale, ma soggette all’obbligo di fatturazione, così come anche le operazioni per cui è stata emessa fattura, ancorché non obbligatoria, e per le quali l’imposta è assolta in altri Paesi UE. La circolare n. 1/E di ieri ha anche chiarito il trattamento delle operazioni con l’estero in relazione al modello di comunica-zione dei dati delle fatture introdotto con il D.L. 193/2016. Qualora sia stata emessa la fattura, anche in carenza di uno dei presupposti d’applicazione dell’imposta, questa deve essere riportata nel modello di comunicazione. Andranno poi comunicate anche le operazioni per le quali l’Iva viene assolta in altri Paesi membri in applicazione di particolari disposizioni, indicando nel campo «natura» dell’operazione il co-dice «N/7 – Iva assolta in altro Stato UE». In caso di operazioni non imponibili, come ad esempio cessioni intracomunitarie, esportazioni, cessioni verso esportatori abituali e cessioni con introduzioni in depositi Iva, nel campo «Natura» andrà indicato il codice «N3 – non imponibile». Per le importazioni, se la bolletta doganale non riporta i dati del cedente, si farà riferimento alla dogana che ha emesso il documento. Nella circolare vengono inoltre forniti chiarimenti in caso di operazioni veicolate attraverso rappresentante fiscale o stabile organizzazione (paragrafo 4, lettera a).