Tra i molti punti controversi nell’applicazione dell’Iri alcuni attendono un intervento chiarificatore. Tra i punti risolti certamente assume rilievo l’affermazione secondo cui per verificare la deducibilità del prelevamento si assume il reddito imponibile al lordo del prelevamento stesso, e con ciò si supera il problema derivante dal fatto che le variabili reddito e prelevamento si richiamassero tra loro rendendo al-quanto complesso il calcolo. Tra i punti irrisolti, invece, resta il tema di come applicare la presunzione secondo cui i prelevamenti vanno precedentemente imputati alle riserve formate ante Iri. In base all’articolo 55-bis, comma 6, Tuir, le norme Iri non si applicano in caso di prelevamenti eseguiti a carico delle riserve costituite con utili di anni precedenti l’applicazione della flat tax. Dall’analisi di questo passaggio sembra emergere un intento di favore verso il contribuente, permettendo l’esecuzione di prelevamenti di somme che non generano conseguenze fiscali. Alla luce di tale premessa come valutare la presenza, tra le riserve degli anni precedenti, di quelle in sospensione d’imposta? È chiaro che applicando alla lettera la presunzione del citato comma 6 avremmo un effetto negativo per il contribuente, nel senso che il prelevamento di una riserva in sospensione d’imposta comporta l’incremento dell’imponibile in capo all’impresa o in capo alla società di persone, quindi in ogni caso esso verrebbe attribuito alla persona fisica, concorrendo a formare il suo reddito complessivo sottoposto a Irpef progressiva. Altro tema delicato è rappresentato dall’intreccio normativo in materia di opzioni per il regime di contabilità ordinaria e il regime Iri.