La comunicazione telematica dei dati delle fatture, sia nella versione obbligatoria che in quella facoltativa dell'adempimento, riguarda tutte le fatture emesse, indipendentemente dall'annotazione, e dunque anche quelle per le quali non vi è obbligo di registrazione, nonché quelle annotate con modalità semplificate, per esempio cumulativamente per l'importo complessivo nel registro dei corrispettivi, oppure attraverso un documento riepilogativo. Per le fatture ricevute, invece, presupposto della comunicazione è l'avvenuta registrazione, per cui non sono tenuti all'invio i contribuenti esonerati dall'adempimento contabile. In ogni caso, non vi è obbligo di comunicare le fatture elettroniche, emesse o ricevute, veicolate attraverso il sistema di interscambio (Sdi) gestito dall'agenzia delle entrate. Dal punto di vista soggettivo, sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Iva, con la sola eccezione degli agricoltori marginali operanti nelle zone montane (esclusi per legge) e dei contribuenti forfetari/minimi (dispensati in via interpretativa). Sono alcune precisazioni contenute nella circolare n. 1/E/2017, con la quale l'agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sui nuovi adempimenti della trasmissione telematica dei dati delle fatture previsti, in via obbligatoria, dall'articolo 21, D.L. 78/2010, come riformulato dall'articolo 4, D.L. 193/2016 e, in via facoltativa, previa opzione di durata quinquennale, dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015. Vediamo i punti principali del documento.