L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E/2017 certifica definitivamente che l’obbligo della comunicazione delle fatture emesse e registrate segue le medesime regole sia che lo si faccia per obbligo che per opzione. Infatti il quinto capoverso della circolare sostiene che i chiarimenti relativi alle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l’obbligo della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture stabilito dal nuovo articolo 21, D.L. 78/2010. Le differenze fra le due procedure sono minime e gli effetti differenti e più favorevoli per il contribuente nel caso di invio su opzione. Per il momento i termini per la trasmissione delle fatture sono leggermente diversi in quanto l’emendamento che trasforma la comunicazione da trimestrale in semestrale per il 2017 riguarda soltanto la trasmissione obbligatoria di cui al D.L. 193/2016. Quindi l’opzione per la trasmissione ai sensi del Dl 127 richiede l’invio entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre compresa la scadenza del 31 agosto per il secondo trimestre. Invece per la trasmissione obbligatoria nel 2017 avremo la presentazione del primo semestre entro il 16 settembre e per il secondo entro il 28 febbraio (secondo l’emendamento governativo al Milleproroghe). A regime dal 2018 avremo le medesime scadenze ad eccezione del secondo trimestre che nella trasmissione non opzionale scade il 16 settembre anziché il 31 agosto.