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L’opzione accelera i rimborsi Iva

Pubblicato il 09 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E/2017 certifica definitivamente che l’obbligo della comunicazione delle fatture emesse e registrate segue le medesime regole sia che lo si faccia per obbligo che per opzione. Infatti il quinto capoverso della circolare sostiene che i chiarimenti relativi alle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l’obbligo della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture stabilito dal nuovo articolo 21, D.L. 78/2010. Le differenze fra le due procedure sono minime e gli effetti differenti e più favorevoli per il contribuente nel caso di invio su opzione. Per il momento i termini per la trasmissione delle fatture sono leggermente diversi in quanto l’emendamento che trasforma la comunicazione da trimestrale in semestrale per il 2017 riguarda soltanto la trasmissione obbligatoria di cui al D.L. 193/2016. Quindi l’opzione per la trasmissione ai sensi del Dl 127 richiede l’invio entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre compresa la scadenza del 31 agosto per il secondo trimestre. Invece per la trasmissione obbligatoria nel 2017 avremo la presentazione del primo semestre entro il 16 settembre e per il secondo entro il 28 febbraio (secondo l’emendamento governativo al Milleproroghe). A regime dal 2018 avremo le medesime scadenze ad eccezione del secondo trimestre che nella trasmissione non opzionale scade il 16 settembre anziché il 31 agosto.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).