La rateizzazione chiesta dal contribuente sulla cartella di pagamento non costituisce acquiescenza al contenuto e conseguentemente non rappresenta una manifestazione di rinuncia al diritto di contestare in giudizio la pretesa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3347 depositata ieri, chiarisce anche i requisiti indispensabili per configurare la rinuncia all’impugnazione, offrendo così lo spunto per alcune riflessioni in tema di rottamazione dei ruoli.