Non viene meno la non imponibilità ai fini Iva della cessione intracomunitaria laddove l'acquirente, pur essendo titolare di un numero di identificazione nazionale non sia iscritto al Vies e quindi non abilitato a realizzare operazioni transfrontaliere. Tale assunto vale a patto che siano soddisfatte le condizioni so-stanziali della specifica operazione e che non sussista alcun indizio serio che lasci supporre l'esistenza di una frode. Inoltre, a nulla rileva il fatto che il fornitore sia a conoscenza delle circostanze che caratterizzano la situazione dell'acquirente, essendo persuaso che quest'ultimo successivamente sarebbe stato registrato come operatore intracomunitario con effetto retroattivo. Sono queste le conclusioni a cui è giunta ieri la Corte di giustizia europea in relazione alla causa C-21/16; in essa l'Amministrazione finanziaria portoghese aveva recuperato a tassazione le vendite che una società aveva realizzato nei confronti di un soggetto Iva spagnolo non registrato per la realizzazione di operazioni intraUe e non iscritto al Vies. Così viene di fatto aggiunto un altro tassello all'orientamento europeo che spinge sempre più verso l'affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.