È nullo l’accertamento emesso ai fini Iva senza il preventivo rilascio del Pvc o di un verbale di contrad-dittorio qualora il contribuente dichiari di aver subìto un danno a causa della mancata conoscenza della verifica, derivante dall’impossibilità di aderire a un istituto deflativo del contenzioso (ad esempio l’adesione al Pvc) e di beneficiare della riduzione più favorevole delle sanzioni. È questo il principio enunciato dalla CTP di Parma 23/1/2017.